Contraente e l'assicurato
Per comprendere a pieno il contratto con il quale si stipula un'assicurazione, oltre al denaro impiegato per questo investimento e alle modalità con cui, poi, è possibile beneficiarne, un altro aspetto da chiarire è quello relativo agli attori del contratto stesso, ovvero ai soggetti coinvolti nell'attivazione di un'assicurazione. Conoscere il ruolo dei soggetti coinvolti nell'attivazione, nel mantenimento e nella fruizione di una polizza permette di definire i rispettivi obblighi e a aiuta a comprendere quali sono i benefici che spettano a ciascuno nel caso in cui si verifichino effettivamente i rischi contro i quali l'assicurazione è stata stipulata. Gli attori coinvolti in un contratto assicurativo sono quattro: il contraente, l'assicurato, il beneficiario della polizza vita e la compagnia assicurativa.
Il contraente è la persona che all'atto pratico stipula il contratto assicurativo: anche se, nella gran parte dei casi chi sottoscrive un'assicurazione, lo fa per tutelare i propri cari dai rischi in cui egli stesso può incorrere nell'attività lavorativa o in altri tipi di attività di carattere eccezionale, questa non può essere assunta come una regola universale. Il contraente, infatti, può agire in suo nome ma anche per conto di altri. Se agisce in proprio nome è evidente che impersonifica l'assicurato ma è altrettanto vero che potrebbe anche corrispondere al beneficiario.
Occorre, inoltre, tener presente che il contraente può anche essere una terza persona, differente sia dall'assicurato che dal beneficiario che, forte di una rilevante disponibilità economica garantisce per qualcuno, facendo anche in modo che sia ancora qualcun altro a beneficiarne (un esempio per chiarire questa eventualità potrebbe essere quello di un nonno che stipula una polizza dove l'assicurato è il figlio che svolge un lavoro pericoloso, e il beneficiario il nipote, ancora bambino).
L'ultima eventualità che può configurarsi è quella in cui il contraente corrisponde sia all'assicurato che al beneficiario: un esempio che permette di comprendere meglio questo caso è la polizza causa vita.
L’assicurato, poi, può essere definito come la persona a cui il contratto di assicurazione riferisce il rischio, quindi il soggetto le cui sorti determinano l'esito dello stesso contratto di assicurazione e, almeno in alcuni casi, l'effettiva erogazione del capitale accumulato, specie nei contratti assicurativi sulla vita, siano essi causa vita, causa morte o misti.
Nel caso in cui l'assicurazione venga sottoscritta sulla vita di un'altra persona la legge impone che il soggetto assicurato venga informato riguardo all'esistenza dell'assicurazione che lo chiama in ballo (soprattutto se quella polizza è causa morte). Altro vincolo che la legge impone è relativo al contraente: se l'assicurato è una persona diversa da lui, non può ottenere alcun vantaggio di natura economica alla scadenza del contratto di assicurazione.
Il beneficiario
Il beneficiario è la persona che, alla scadenza del contratto, riceverà dalla compagnia assicurativa il capitale o la rendita, purché si sia effettivamente configurato il rischio previsto dal contratto assicurativo stesso.
Generalmente il beneficiario è stabilito al momento della stipula del contratto; vi è, comunque la possibilità di designare anche in un momento successivo il beneficiario, se il contraente esercita questa opzione deve necessariamente inviare una comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno, per la designazione.
Il beneficiario può essere designato anche attraverso il testamento; in questo caso se il contraente decide che i beneficiari della polizza siano più eredi, può anche stabilire le modalità di spartizione del capitale accumulato.
Compagnie e prodotti assicurativi
La compagnia assicurativa è il quarto attore coinvolto nell'attivazione di una polizza e, percependo un premio assicurativo, qualora si configurino le condizioni di rischio previste dal contratto, è tenuta a versare il capitale pattuito in sede contrattuale.
A tal proposito è essenziale ricordare che le polizze sulla vita non possono essere pignorate né sequestrate né rientrano nell'asse ereditario, per questo chi sottoscrive la polizza (il contraente) può liberamente individuare il beneficiario che, eventualmente, godrà dei benefici dell'assicurazione anche al di fuori dell'ambito familiare o parentale.