Il recesso dalla polizza

polizza vita il recesso e la disdetta del contratto assicurativoSpesso un prodotto assicurativo non viene adeguatamente preso in considerazione, quando si decide come investire il proprio denaro, perché ritenuto una trappola dalla quale, una volta caduti, è molto difficile uscire.

Si tratta di una convinzione infondata dal momento che alcune norme abbastanza recenti hanno introdotto la possibilità di disdire i contratti assicurativi prima della loro naturale scadenza. Al di là delle specifiche azioni da compiere per mettere in atto il recesso e la disdetta, è comunque opportuno consultare attentamente le CGA (Condizioni Generali di Assicurazione) e la nota informativa correlata, prima di sottoscrivere la polizza sulla vita e, soprattutto, tenere a mente qual è la tempistica e quali sono i passaggi necessari per richiedere il recesso o la disdetta.

Per recesso si intende la richiesta, che può essere avanzata entro 30 giorni dalla  momento in cui il contratto assicurativo entra in vigore, ovvero dalla comunicazione di avvenuta sottoscrizione, di non ottemperare più agli obblighi previsti dal contratto stesso.

Il recesso è, quindi, la possibilità di annullare un contratto per servizi, sottoscritto nel periodo immediatamente precedente, perché, ad esempio, ci è resi conto che i servizi richiesti non erano quelli desiderati o perché ci si è resi conto che le condizioni contrattuali sono troppo onerose da sostenere.

Nel caso della polizza vita la compagnia assicurativa è tenuta a rimborsare il cliente che richiedere il recesso anche se il rimborso erogato non include le spese legali e amministrative sostenute per poter annullare il contratto.

La richiesta di recesso deve essere, di norma, effettuata mediante una lettera scritta che dia conto delle generalità del contraente e dello specifico contratto di assicurazione sottoscritto, da inviare con raccomandata A/R all'agenzia assicurativa dove è stato stipulato il contratto.

Disdetta della polizza

Grazie al decreto Bersani (poi convertito nella L. 40/2007) tutti contratti assicurativi poliennali, compresi i contratti di polizza, possono essere disdetti in qualunque momento a patto che vi sia una comunicazione preventiva.

Occorre specificare che la norma richiamata sopra è da considerarsi valevole per i soli contratti di assicurazione sottoscritti a partire dal 3 Aprile 2007, dal momento che non ha efficacia retroattiva. Per i contratti sottoscritti precedentemente devono essere trascorsi almeno tre anni, nei quali i premi assicurativi sono stati regolarmente pagati; se ciò non è avvenuto la disdetta può essere richiesta anche dopo la prima annualità.

Un ulteriore riferimento normativo relativo alla durata e alla disdetta dei contratti è l' art. 21 della L. 99/2009 in base al quale le compagnie assicurative oltre a poter, di nuovo, stipulare contratti pluriennali, qualora prevedano sul contratto uno sconto collegato alla scadenza della polizza, possono imporre che la polizza stessa non venga disdetta prima di 5 anni dalla stipula. Tale norma che, come la precedente, non ha efficacia retroattiva e vale, quindi, per le sole polizze stipulate dopo il 15 Agosto 2009, prevede anche che, passati i primi 5 anni dalla firma del contratto, la polizza possa essere disdetta annualmente, mediante una comunicazione da inviare almeno 60 giorni prima.

In ogni caso, comunque, è opportuno verificare le Condizioni Generali di Assicurazione e richiedere al consulente un chiarimento sulle modalità di disdetta della polizza che, di norma, deve avvenire attraverso una comunicazione scritta, in carta libera o compilando l'apposito modulo presente su tutti i portali delle principali compagnie assicurative, da inviare alla compagnia tramite una raccomandata A/R indirizzata alla sede dell’agenzia di assicurazioni dove si è stipulato il contratto o  da recapitare a mano.

Nella lettera o nel modulo occorre specificare, oltre ai dati propri dati personali (contraente) il numero della polizza, la data in cui è avvenuta la proposta di assicurazione e la decisione di sfruttare il diritto esplicitamente garantito dall'art. 11 del D. Lgs. 174/1995.

A tal proposito è, purtroppo, necessario notare che le compagnie, abusando dei privilegi assegnati dalla L. 99/2009, stano spesso proponento (anche in modo non del tutto trasparente) polizze pluriennali che, seppur caratterizzate da sconti minimi, vincoleranno il futuro cliente per almeno 5 anni.

Disdetta alla scadenza

Infine occorre ricordare che i contratti di assicurazione si rinnovano tacitamente al momento della loro scadenza naturale. Proprio per questo se il contraente decide di non portare avanti il rapporto è tenuto comunque a dare disdetta, con 30 o 60 giorni di anticipo, in base alle specifiche contrattuali. Anche in questo caso occorrerà utilizzare una comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A/R, dove sarà inserito anche l'IBAN, per consentire all'assicurazione di rimborsare al cliente il capitale conseguito nel periodo in cui la polizza è stata attiva.

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