Adempimenti del contraente della polizza vita
Dopo aver chiarito chi sono il contraente, l’assicurato e il beneficiario della polizza vita è opportuno approfondire questo stesso argomento considerando anche le loro prerogative e i loro obblighi, gli adempimenti a cui sono soggetti e i passaggi pratici in cui sono coinvolti quando entrano in contatto con la compagnia assicurativa.
Chiarire i diritti e i doveri degli attori di un’assicurazione consente di non arrivare impreparati al momento della stipula del contratto, di valutare il prodotto assicurativo più adatto alle singole esigenze e di riuscire anche a identificare il beneficiario o i beneficiari migliori per la polizza vita.
Il contraente è una persona fisica o giuridica che può coincidere sia con l’assicurato che con il beneficiario della polizza vita o può anche differire da uno di essi o da entrambi; è la persona che stipula il contratto di assicurazione e che ha l’onere del versamento dei premi periodici alla compagnia assicurativa.
Ancor prima della stipula, in fase preliminare, il contraente presenta alla compagnia una proposta di assicurazione, dove viene indicato lo specifico prodotto richiesto e vengono allegati i documenti richiesti, come, ad esempio, i questionari che ogni compagnia generalmente richiede e, eventualmente, l’esito della visita medica al quale si è sottoposto l’assicurato.
Il contraente è anche la persona al quale la compagnia, con un’apposita lettera di conferma, comunica l’accettazione, o il rifiuto, della proposta di assicurazione. Occorre ricordare che la lettera di conferma è un documento previsto per la sola polizza vita e che solo questa tipologia di assicurazione è soggetta al vaglio e all’accettazione da parte della compagnia mentre altri generi di assicurazione come quelle sugli infortuni, sulle malattie o sulla responsabilità civile per l’auto, si considerano attive dal momento in cui sono state sottoscritte.
A tal proposito è opportuno ricordare anche che per “conclusione del contratto” si intende la data in cui le parti (assicurazione e contraente) stipulano il contratto di assicurazione vero e proprio e che quest’ultimo può anche prevedere un periodo iniziale di carenza: ciò implica che la data di inizio della copertura assicurativa può anche non coincidere con la data di inizio del contratto e può anche essere fissata a un momento successivo.
Diritti e doveri dell’assicurato
L’assicurato che può coincidere o non coincidere con il contraente e anche con il beneficiario dell’assicurazione è la persona fisica sul quale viene stipulata l’assicurazione, ovvero la persona portatrice del rischio che la compagnia assicurativa garantisce di coprire.
Nel solo caso della polizza vita caso morte, l’assicurato ha l’obbligo di sottoscrivere il contratto di assicurazione, accettando esplicitamente di figurare come parte in causa, qualora l’assicurato sia una persona differente dal contraente.
L’assicurato può essere individuato solo in una persona fisica e non in una persona giuridica, inoltre il soggetto che figura come tale nel contratto di assicurazione, non può essere modificato per tutta la durata del contratto, dal momento che la stessa polizza assicurativa è tarata sullo specifico assicurato. Sono infatti, la sua età, la tipologia di lavoro che svolge, le sue abitudini, il suo stile di vita, i suoi vizi a determinare la probabilità che il rischio assicurato si configuri realmente e, di conseguenza, il premio dovuto.
Prerogative del beneficiario di una polizza vita
Il beneficiario che può coincidere o meno con il contraente e anche con l’assicurato della polizza è la persona, generalmente fisica, che il contraente indica come quella deputata a riscuotere il capitale o la rendita garantita, qualora si verifichi il sinistro.
Al contraente spetta il diritto di designare il beneficiario al momento della stipula del contratto di assicurazione o anche in un momento successivo, mediante una comunicazione scritta alla compagnia o mediante il testamento; se ciò non avviene sono i legittimi eredi a diventare beneficiari. A proposito del beneficiario, si parla anche di diritto proprio, perché gode, appunto, di un diritto sulle prestazioni del contratto di assicurazione che acquisisce attraverso la designazione effettuata dal contraente.
Occorre, infine, ricordare che grandi imprese (persone giuridiche), come quelle presenti a Roma e in altre grandi città, sottoscrivono spesso prodotti assicurativi dove figurano sia come contraenti che come beneficiari di una polizza sulla vita stipulata, generalmente a garanzia di figure aziendali strategiche.